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COMUNICATO 23 ottobre 2025   Passaggio anticipato alle fasce stipendiali superiori dei Ricercatori e Tecnologi: la FGU-DR-ANPRI ribadisce la propria posizione e fornisce ulteriori chiarimenti.

 

 

A seguito del nostro comunicato del 17 luglio scorso (1) riteniamo opportuno ritornare sulla questione riguardante il riconoscimento anticipato del passaggio dalla I alla II fascia stipendiale per i R&T, con una riduzione di un anno rispetto a quanto previsto contrattualmente.

Attualmente, in diversi Enti di Ricerca, varie sigle sindacali stanno promuovendo ricorsi collettivi finalizzati a ottenere il riconoscimento anticipato sulla base di recenti pronunce della Corte di Cassazione (ordinanze: n. 3247/2025, n. 33054/2023, n. 5010/2024), accompagnate dalla promessa di ottenere arretrati fino a cinque anni prima dalla data di interruzione della prescrizione.

La FGU-DR-ANPRI conferma quanto già espresso nel Comunicato di luglio: le recenti sentenze ed ordinanze appaiono basate su una lettura semplificata e parziale della normativa contrattuale, anche alla luce di quanto argomentato dai giudici stessi. E infatti, il CCNL del 1998, II biennio economico https://www.aranagenzia.it/wp-content/uploads/2024/10/19980305_D_CCNL_IIB.pdf (il primo contratto che introdusse le fasce stipendiali per i R&T in sostituzione delle precedenti classi e scatti), nella Tabella B (pag. 16) stabilisce chiaramente che la (allora) I fascia stipendiale, quella “da 0 a 4” anni ha una durata effettiva di 5 anni. Tale interpretazione è confermata, dalla successiva Tabella C, (Tabella di Equiparazione per il primo inquadramento) dei R&T già in servizio, lo stesso CCNL inquadra in I fascia stipendiale i R&T fino ad allora inquadrati nelle classi 0 e 1 del dpr 171/1991, classi la cui durata complessiva era appunto di 5 anni. La Tabella B fornisce quindi, in tutta evidenza, una chiave interpretativa inequivocabile della durata della I fascia stipendiale, che resta valida anche in seguito fino alle modifiche ad opera dei successivi CCNL, in particolare del CCNL del 2009, II biennio economico https://www.aranagenzia.it/wp-content/uploads/2024/07/ccnl-2008-09-FIRMA-.pdf che ha ridotto la durata della I fascia agli attuali 3 anni: “da 0 a 2 anni compiuti”.

Inoltre, a maggio 2025, successivamente quindi alle sentenze ed ordinanze riguardanti il CNR, la stessa Cassazione, in due ordinanze (la no. 12484 e la no. 12486) riguardanti la durate delle fasce stipendiali dei docenti di scuola (la cui durata è formulata in maniera identica alle fasce dei R&T degli EPR), non riuscendo a dare la interpretazione corretta del contratto per quanto riguarda l’effettiva durata della prima fascia stipendiale, ha ritenuto “opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza”, rinviando quindi ogni decisione in merito.

Presentare ricorso in questa fase comporta un livello di rischio elevato e presenta diverse controindicazioni. Il quadro contrattuale vigente, chiaro e inequivocabile nella sua formulazione, si pone in contrasto con recenti decisioni riguardanti il CNR non ancora consolidate e che a breve potrebbero essere smentite da un orientamento di segno opposto. Ciò espone i ricorrenti ai seguenti rischi:

  1. a) di essere condannati a pagare le spese legali alla controparte (spese che potrebbero essere non trascurabili per tutte quelle sedi ove il numero di possibili ricorrenti a livello di singolo Ente è basso);
  2. b) di precludersi, in caso di sentenza definitiva sfavorevole, la possibilità di proporre nuovamente un ricorso per la medesima questione, in quanto coperta dal giudicato; al contrario, chi oggi sceglie di non aderire al ricorso collettivo conserva la piena facoltà di agire in futuro, qualora la giurisprudenza dovesse consolidarsi in senso favorevole ai R&T o qualora intervenissero modifiche normative o contrattuali retroattive; tale possibilità può essere efficacemente preservata interrompendo la prescrizione tramite apposita lettera di diffida;
  3. c) di dover eventualmente restituire gli arretrati corrisposti dall’Ente se, a causa di una giurisprudenza non ancora consolidata, il ricorso dovesse essere vinto inizialmente ma poi perso in via definitiva.

La FGU-DR-ANPRI rinnova quindi l’invito ad inviare apposita lettera di diffida all’Ente (se ancora non è stata trasmessa), così da interrompere la prescrizione quinquennale e preservarsi la possibilità di presentare ricorso anche fra cinque anni, senza perdere il diritto ad eventuali arretrati spettanti. Qualora, trascorsi cinque anni non sia ancora intervenuto un mutamento significativo, sarà possibile valutare l’invio di una nuova diffida per l’interruzione della prescrizione).

Qualora future pronunce, solide sul piano giuridico e meglio motivate rispetto a quelle già emesse, dovessero sancire, con ragionevole certezza, il diritto dei R&T all’accesso anticipato di un anno alle fasce stipendiali, la FGU-DR-ANPRI si attiverà tempestivamente per patrocinare tramite i propri legali, ricorsi collettivi presso tutti gli Enti.

Tale approccio riduce drasticamente il rischio di soccombenza processuale – oggi elevato in assenza di giurisprudenza consolidata – evitando qualsiasi perdita economica in termini di arretrati spettanti, che potranno comunque essere integralmente recuperati grazie all’interruzione della prescrizione, e anche in termini di onorari degli avvocati da corrispondere all’Ente in caso di rigetto del ricorso con condanna alle spese.

In conclusione, la FGU-DR-ANPRI ritiene  rischioso cavalcare l’onda emotiva suscitata dalle ordinanze recenti e opta, nell’interesse dei Colleghi, per un approccio più cauto, in attesa che la giurisprudenza esca dall’attuale fase incerta e si consolidi – ci auguriamo fortemente – in maniera favorevole ai R&T.

 

 

La segreteria nazionale di FGU Dipartimento Ricerca

 

 

 

 

1) Le fasce stipendiali dei Ricercatori e Tecnologi: facciamo chiarezza

 

 

 

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FGU (Federazione Gilda UNAMS) – Dipartimento Ricerca

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One Thought to “COMUNICATO 23 ottobre 2025   Passaggio anticipato alle fasce stipendiali superiori dei Ricercatori e Tecnologi: la FGU-DR-ANPRI ribadisce la propria posizione e fornisce ulteriori chiarimenti.”

  1. […] Riguardo al calcolo della durata della prima fascia stipendiale, questa organizzazione sindacale non consiglia al momento di intraprendere un ricorso. Si rimanda per maggiori informazioni al comunicato del 23 ottobre. […]

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